Art. 4.

      1. Il medico e il farmacista, secondo il rispettivo ambito di competenza, sono tenuti

 

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a comunicare al paziente, all'atto della prescrizione o della vendita di un medicinale, che lo stesso contiene sostanze pericolose per la guida di autoveicoli e di motoveicoli.
      2. Qualora ometta la comunicazione di cui al comma 1, il medico o il farmacista è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro.